TESTO
della proposta di legge n. 1428
TESTO
della Commissione
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di dichiarazione di inizio attività).
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di dichiarazione di inizio attività).

      1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale» sono soppresse.
      2. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del l990, e successive modificazioni, dopo le parole: «L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 2-bis,».

      1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, il termine per l'inizio dell'attività è ridotto a sette giorni lavorativi dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente».

      3. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990, come da ultimo modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

          «2-bis. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1 abbia ad oggetto l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, compresa l'iscrizione in albi o ruoli a tale fine eventualmente richiesta, il termine previsto dal comma 2 è ridotto a sette giorni. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente».

      4. Al comma 3 dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «nel termine di

      2. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, dopo le parole:


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trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di novanta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-bis». «dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «e, nei casi di cui all'ultimo periodo del citato comma 2, nel termine di sessanta giorni».
      5. Al comma 4 dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «Restano ferme le disposizioni che prevedono termini inferiori a quelli di cui ai commi 2, 2-bis e 3».
      6. Il comma 5 dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2, 2-bis e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

      3. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20».
 
Art. 3.
(Disposizioni diverse).
        1. La presente legge si applica nei limiti e compatibilmente con il rispetto delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione.
        2. Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, trasmette una relazione al Parlamento in merito al funzionamento delle nuove procedure di semplificazione amministrativa, con particolare riferimento agli effetti, in rapporto all'aumento del ricorso al procedimento di autocertificazione, della riduzione dei termini prevista dalla presente legge.
        3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.